Stato e persone fisiche
Una riflessione che si deve fare è quella riguardante lo statuto delle persone giuridiche. Lo Stato è persona ficta, persona giuridica. Ora nella realtà esistono solo persone fisiche. Mentre le finzioni, le astrazioni, le parole che raggruppano le cose, gli universali, servono sostanzialmente solo per determinati scopi, essenzialmente pratici, di comunicazione o migliore convivenza. (In che modo eventualmente si dice che esistono gli universali sarà nel caso lavoro di altra disamina in altro momento).
Lo Stato è stato posto in essere, se si vuole da un patto sociale, un contratto sociale, o per necessità di organizzazione e gestione delle cose, ma non per questo esso deve finire per prevalere sull'interesse ed il bene dei consociati che lo hanno costituito. Cioè lo Stato deve restare un mezzo per vivere bene, armoniosamente, in comune. Deve facilitare la convivenza tra le persone fisiche, che il diritto trasforma in cittadini. Non deve diventare un ente astratto che si impone ai cittadini, e di conseguenza alle persone fisiche, per sottometterli ai suoi interessi, e non più quelli di tutti (cioè dei cittadini). Lo Stato non è un ente a parte, ma come anche elaborato in diritto romano, e per la civiltà romana, un (si potrebbe dire) ‘primo inter pares’. Cioè non è qualcosa di diverso dai cittadini, dai loro bisogni, interessi e necessità. Deve funzionare e servire questi interessi come uno di loro, ‘primo inter pares’. SPQR (Senatus Populusque Romanus). Vedere a questo proposito gli studi di Francesco Carnelutti sulla ‘Teoria Generale del Diritto’.
Il problema in realtà si pone oggi in maniera così accentuata perché lo Stato è diventato assoluto. Lo era con il Monarca, il Sovrano, Luigi XIV il Re Sole, la monarchia e l’assolutismo francese, ma lo è in un certo senso rimasto ancora con la ‘Sovranità al Popolo’ della Rivoluzione francese. Perché?
Perché in un certo senso dall'assolutismo monarchico si è passati all'assolutismo laico, del Popolo. Ora il Popolo che sostituisce il Monarca nelle funzioni di Legislatore assoluto delle leggi, cambia il passaggio da ‘persona fisica’ a ‘persona giuridica’ ‘stato di diritto’ ma mantiene inalterata la fonte esclusiva del diritto che è l’ente Sovrano.
Ora questa concezione, come abbiamo cercato di rintracciare con l’aiuto del lavoro di Filippo Gallo ‘Celso e Kelsen’, nasce con l’imperatore Giustiniano e la dottrina del legatum permutatio giustinianea. Cioè la codificazione sotto Giustiniano del Corpus Iuris.
Cosa significa?
Significa che c’è stato un passaggio per cui si viene a modificare quella che era la nozione del Diritto, la concezione del diritto che come aveva definito Celso consisteva innanzitutto in un ’arte del buono e dell’equo’ (ars bonum et aequum), e non in comandi posti dall’alto da un’autorità legiferante. Bensì una ricerca della giusta ed equa, equidistante, proporzione tra soggetti giuridici in una determinata situazione giuridica, cioè contestuale, fattuale, determinata dai modi di luogo e tempo.
Ora da quell’arte del diritto, cioè quella cosa non determinata o codificata in legge, ma da trovare caso per caso (case law), fatta dai magistrati del popolo romano (judge made law. Concezione del diritto di Celso molto simile, come si è detto, al diritto come concepito nel common law, sebbene diverso in quanto privo del vincolo del precedente giuridico, binding principle of juridical precedent, tipico del common law. E fattore già di positivismo che esula dal diritto naturale. Vedi Gallo.
La legum doctrina giustinianea cosa fa?
Praticamente consente al Potere di arrogare a sé il monopolio della creazione del diritto e lo trasforma ciò facendo in qualcosa che non è più diritto come ‘proporzione’ ‘equidistanza’ ricerca del giusto e dell’equo, e del buono, ma piuttosto in interpretazione della legge posta dal Sovrano, diritto positivo.
I Romani però distinguevano tra ius, lex e fas. Perché?
Perché le sfaccettature e le fonti del diritto sono più d’una e può essere anche superiori a quelle a cui il Potere le ha volute ridurre.
La lex è la legge (posta), lo ius è il diritto, e il fas si potrebbe dire è il divino, che va al di là del volontarismo umano, lo trascende e lo precede. Queste dimensioni del diritto vengono disconosciute dalla dottrina ufficiale, per un’interpretazione ideologica e positivista del diritto derivante da un abuso di potere.
Ora sarebbe invece forse importante riflettere sulla necessità di riscoprire e rivalutare queste posizioni, dimensioni e fotni del diritto, che sebbene possono essere negate e disconosciute dal Potere regnante, non per questo esistono di meno, o non hanno validità.
Il secondo punto da esaminare oltre a questo è però anche che il problema dello Stato, dello Stato in generale e dello Stato moderno in particolare, che nasce con Rousseau ed il contratto sociale, ed Hobbes, il teorico dello Stato assoluto, è poi anche proprio quello di essere ‘persona giuridica’.
Per cui è anche rispetto a questo concetto che ci si deve soffermare per riflettere. Riflettere sulla sua portata e significato, nonché validità. Quando si pensa che le società antiche, o le società cosiddette ‘primitive’, non avevano lo Stato, non per questo mancavano di organizzazione sociale. Vedi i gli studi di Morgan ‘Le Società antiche’, Evans Prithcard, e molti altri ancora, etc… Lo Stato in Africa è una struttura di potere ed organizzativa del sociale portata dai colonizzatori, è un elemento straniero, anzi si potrebbe dire è LA colonizzazione, è l’effetto, il risultato principale della colonizzazione del continente. A colonizzazione è servita non solo a mettere le mani su territori ‘inesplorati’ agli europei, e considerare quelle terre res nullius, ma mettere mano a risorse e costruire, imporre, esportare lo Stato, come struttura di potere, di colonizzazione.
Quindi prima di ritenere che lo Stato sia l’unica forma di organizzazione possibile, in maniera partigiana e assolutista, è forse bene tornare a rivalutare e studiare anche questi tipi di organizzazione sociale che benché siano stati definiti forse troppo sbrigativamente come ‘primitivi’, avevano un loro senso, un loro perché, ed un loro modo proprio e forse anche propizio di funzionare.
Questi sistemi per il semplice fatto che non schiacciavano l’uomo sotto il peso di una struttura statale coercitiva, in cui l’uomo per un ipotetico patto sociale (anche questo posto ad arbitrio, ipotesi come fatto fondamentale per la narrazione e la costruzione dello Stato senza poi essere realmente mai verificatosi) si spoglia dei suoi poteri e delle sue libertà e le delega ad un’autorità superiore, ad un Sovrano, che ne usa per fini di comando, è forse già un fattore di valore, un elemento da valutare positivamente, favorevolmente.
Non rispettare la natura, l’organizzazione umana, nonché naturale della vita, nei suoi aspetti naturali, di famiglie, tribù, etnie, può risultare essere un errore da non sottovalutare, dove si rischia di creare appunto dei ‘mostri giuridici’, delle finzioni giuridiche che prendono il sopravvento sull'uomo.
Come è possibile che gli Stati, ma ancora di più le Corporations, assumano tali proporzioni nel mondo? E’ difficile pensare che queste modalità di funzionamento ed organizzazione delle cose risultino benefiche per gli uomini, e per tutto il vivente. Perché le dimensioni sono troppo grandi, non sono a misura d’uomo, di vita naturale, normale, semplice. Per avere organizzazioni efficienti è più ragionevole considerare che le cose devono restare a portata d’uomo e non sopraffare l’uomo.
Lo stesso Rousseau diceva che la dimensione migliore per la democrazia era ridotta, di piccole dimensioni, e ricordava la sua Svizzera. Così era la democrazia nelle polis greche.
Si giunge ai concetti di Impero e Corporations quando si superano le misure, e per gestire le cose non bastano più gli uomini, gli esseri umani, si finisce per ricorrere ad algoritmi, macchine, che riducono la libertà umana, degli uomini, a un modo di vivere nel mondo che non è più in armonia con il mondo. Queste dimensioni e proporzioni fuori misura, sproporzionate al vivere umano, diventano ambienti di vita invivibili per gli uomini e piuttosto funzionali ad altri interessi che a quelli del vivere comune pacifico.
In queste sproporzioni le ‘persone giuridiche’ le finzioni giuridiche che si erano create per facilitare la vita agli uomini vengono trasformate in mostri che non rispondono più alla loro funzione, cioè vengono meno alla ragione d’essere, la ragione per la quale furono costituite. In quanto tali devono quindi essere riportate o modificate per rispondere alla funzione per la quale furono poste in essere.
E’ bene ciò che resta a misura d’uomo, locale piuttosto che globale, perché il comune è ciò che unisce non ciò che separa. Le comunità locali possono collaborare per vivere insieme, pacificamente nella condivisione di beni e risorse. La guerra per le risorse non avvantaggia nessuno, poiché il mondo è uno e deve essere condiviso, senza per questo che la condivisione venga imposta in maniera autoritaria. Le comunità possono cercare il comune accordo per una convivenza pacifica. I problemi degli uni finiscono per diventare quelli di altri, e vice versa, per cui cercare intese pacifiche di convivenza resta la ragione furono create inizialmente, per cui lo Stato fu posto in essere inizialmente, e tale deve restare.
Senza predomini la convivenza tra gli uomini dovrebbe riuscire.
Queste sono solo alcune riflessioni preliminari e forse utili per impostare o cercare di reimpostare il problema.